Il fatto di tenere in magazzino per conto di terzi rivenditori dei prodotti contraffatti senza essere consapevoli della violazione del marchio può essere considerato come un « uso » ? Può essere qualificato come un « uso » di tale marchio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001 ?
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha statuito su questa domanda il 2 Aprile 2020.
La CGUE ha stabilito che, affinché sia caratterizzata una violazione dei diritti sul marchio da parte della società che ha tenuto in magazzino le merci contraffatte, quest’ultima deve perseguire il medesimo obbiettivo del rivenditore terzo, ovverosia quello di offrire i prodotti in vendita sul mercato.
In questo caso, la CGUE ha osservato che la piattaforma di e-commerce Amazon si era limitata al magazzinaggio dei prodotti contraffatti, senza averli offerti in vendita o averli immessi in commercio, e senza neppure avere l’intenzione di offrire tali prodotti in vendita o immetterli in commercio.
La Corte ha rilevato che, nella specie, solo il rivenditore terzo risultava aver perseguito questa finalità ed ha considerato pertanto che le società Amazon non avesse « utilizzato » il marchio.
La CGUE ha infine ricordato che altri strumenti giuridici sono a disposizione dal titolare del marchio per agire nei confronti dell’operatore economico che ha permesso ad un altro di utilizzare il marchio illegalmente (art. 11 del Regolamento n°2004/48 che prevede la possibilità di emettere ingiunzioni contro intermediari; art. 14(1) del Regolamento 2000/31 sulla responsabilità degli hosting providers).